LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 29
Requisiti del personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la
determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei
servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato dal personale
educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori
dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio
previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di
garantire la fungibilita' delle prestazioni e la mobilita' tra i
servizi.