LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO III
CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 28
Vincolo di destinazione
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione e' istituito
vincolo di destinazione per quindici anni.
2. Lo svincolo prima della scadenza e' consentito dalla Giunta
regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui
l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia
prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido
d'infanzia.