REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

    TITOLO III                                                                  
    CARATTERISTICHE GENERALI                                                    
    DELL'AREA E DELLA STRUTTURA                                                 
          Art. 28                                                               
Vincolo di destinazione                                                         
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia              
realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione e' istituito                
vincolo di destinazione per quindici anni.                                      
2. Lo svincolo prima della scadenza e' consentito dalla Giunta                  
regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui           
l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia           
prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido                  
d'infanzia.                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina