LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO III
CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 27
Criteri per la progettazione
delle strutture e l'arredamento
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia,
fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si
realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle
fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi
dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai
requisiti di sicurezza meccanica e stabilita', sicurezza in caso di
incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza
nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e
fruibilita'.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere
utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, ne' in
condizioni normali, ne' in condizioni critiche.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
Il testo dell'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il
seguente:
"Art. 16 - Attivita' di progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche
connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle Amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal Sindaco
del Comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal Prefetto in
caso di opere statali.".