REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

    TITOLO III                                                                  
    CARATTERISTICHE GENERALI                                                    
    DELL'AREA E DELLA STRUTTURA                                                 
          Art. 27                                                               
Criteri per la progettazione                                                    
delle strutture e l'arredamento                                                 
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia,                
fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio              
1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si                 
realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle            
fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.              
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi           
dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai                
requisiti di sicurezza meccanica e stabilita', sicurezza in caso di             
incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza                      
nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e                      
fruibilita'.                                                                    
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere                
utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, ne' in                   
condizioni normali, ne' in condizioni critiche.                                 
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,                     
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 16 - Attivita' di progettazione                                           
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,            
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,                  
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in                   
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:                    
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;             
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;                         
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro             
normativo nazionale e comunitario.                                              
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici                
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i            
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento             
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica                 
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le               
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,                
provvede a integrarle ovvero a modificarle.                                     
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e           
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle           
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione                   
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata             
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche             
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali              
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua                   
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le                  
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da                 
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi                
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,                
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da              
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio           
della procedura espropriativa.                                                  
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da                   
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,              
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto                      
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del                 
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso                  
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le             
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali                 
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio           
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle                   
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle              
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli              
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini            
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle                         
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e           
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi                   
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in             
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,              
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,              
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un            
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e              
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.                    
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto                    
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il            
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di               
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile             
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il           
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli                
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici            
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,           
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal            
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'            
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi             
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di                    
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino                
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e            
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il            
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano             
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei                   
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'                
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.                                
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il            
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di            
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze            
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e                  
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.                          
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,            
alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche                
connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza           
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti            
ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle               
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli                  
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni             
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,                  
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli                  
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la               
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della                
spesa o nei bilanci delle Amministrazioni aggiudicatrici, nonche'               
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.                                  
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento               
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si               
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi                 
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli             
impianti e dei servizi a rete.                                                  
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche                 
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal Sindaco            
del Comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal Prefetto in              
caso di opere statali.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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