REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

    TITOLO III                                                                  
    CARATTERISTICHE GENERALI                                                    
    DELL'AREA E DELLA STRUTTURA                                                 
          Art. 26                                                               
Integrazione tra servizi                                                        
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione                
devono essere favorite l'integrazione e la continuita' tra nidi                 
d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole                   
elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la                    
progettazione relativa al sistema di mobilita', di accessibilita' e             
del verde.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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