LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO III
CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione
devono essere favorite l'integrazione e la continuita' tra nidi
d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole
elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la
progettazione relativa al sistema di mobilita', di accessibilita' e
del verde.