LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di
cui agli articoli 16 e 18;
b) svolge attivita' di consulenza per la Regione e per i Comuni in
materia di servizi educativi per la prima infanzia;
c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua
attivita'.