REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 24                                                               
Compiti della Commissione tecnica provinciale                                   
1. La Commissione ha i seguenti compiti:                                        
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di                   
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di              
cui agli articoli 16 e 18;                                                      
b) svolge attivita' di consulenza per la Regione e per i Comuni in              
materia di servizi educativi per la prima infanzia;                             
c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua                   
attivita'.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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