REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 22                                                               
Rapporti convenzionali e appalto di servizi                                     
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con               
soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la               
prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta                 
regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono           
adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.                        
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati           
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in              
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,            
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e                  
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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