LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 22
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con
soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la
prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta
regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono
adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.