REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 21                                                               
Sospensione e revoca dell'autorizzazione                                        
al funzionamento e dell'accreditamento                                          
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se               
necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a             
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla            
cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e                
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve            
le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione              
vigente.                                                                        
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' dei               
requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per                 
l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i                  
bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il                
ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale                   
termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per           
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano           
reintegrati, procede alla revoca.                                               
3. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia                   
competente che provvede alla cancellazione dal registro.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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