LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 21
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
al funzionamento e dell'accreditamento
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se
necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla
cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve
le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione
vigente.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' dei
requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per
l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i
bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il
ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale
termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano
reintegrati, procede alla revoca.
3. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia
competente che provvede alla cancellazione dal registro.