LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato
denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle
Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e
autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e'
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.