REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 20                                                               
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia                          
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti             
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei            
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato              
denuncia ai sensi dell'art. 9.                                                  
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle             
Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e                    
autodenunciatisi.                                                               
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e'                    
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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