LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione
del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la
procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di
requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e
privati.
2. L'accreditamento e' concesso dal Comune entro novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda da parte dei soggetti
interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art.
23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente
tale termine, il provvedimento e' adottato in via sostitutiva dalla
Regione.