REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 16                                                               
Autorizzazione al funzionamento                                                 
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima                  
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'                
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a            
fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di                
servizi per l'infanzia gia' funzionanti, sono soggette                          
all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al                  
presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e                   
ubicazione.                                                                     
2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui             
territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il                
parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.                        
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono           
presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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