LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 16
Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a
fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di
servizi per l'infanzia gia' funzionanti, sono soggette
all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al
presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e
ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui
territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il
parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono
presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.