LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui
all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva
il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 2.
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono
erogati dalle Province:
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima
infanzia;
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi di cui all'art. 10,
comma 1, lett. a);
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5
per progetti migliorativi della qualita' dei servizi;
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse
regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1,
lett. c).
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono
altresi' concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1,
lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento,
impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la
prima infanzia.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.