REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 14                                                               
Interventi ammessi a contributo e beneficiari                                   
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui            
all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva             
il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli             
interventi di cui al comma 2.                                                   
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono                
erogati dalle Province:                                                         
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il           
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima           
infanzia;                                                                       
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a),            
b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la                        
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento               
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori           
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi di cui all'art. 10,           
comma 1, lett. a);                                                              
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5           
per progetti migliorativi della qualita' dei servizi;                           
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse                   
regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1,                
lett. c).                                                                       
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli                 
interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono                 
altresi' concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1,                  
lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento,                  
impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la               
prima infanzia.                                                                 
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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