REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 13 Compiti delle Aziende Unita' sanitarie locali 1. Le Aziende Unita' sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia. 2. Le Aziende individuano altresi' forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.