LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 12
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la
vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia
e sulle loro strutture, nonche' sui servizi ricreativi di cui
all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto
dall'art. 37, comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte
di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del
proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma
provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione
dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con
altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per
la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo
settore.