REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 12                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:                                    
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la                 
vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia            
e sulle loro strutture, nonche' sui servizi ricreativi di cui                   
all'art. 9;                                                                     
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto                    
dall'art. 37, comma 7;                                                          
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;               
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte            
di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del               
proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma                      
provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);                            
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione           
dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con               
altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;                      
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per             
la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo                
settore.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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