LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 11
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1,
approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il
programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il
coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in
materia di promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza;
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei
coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai
Comuni;
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.