REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 11                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                 
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1,           
approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il                   
programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi                  
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il              
coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in            
materia di promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e             
l'adolescenza;                                                                  
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei                    
coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai                  
Comuni;                                                                         
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;                      
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati           
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima                
infanzia esistenti sul territorio provinciale.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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