LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 10
Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per
la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di
documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della
qualita' dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli
Enti locali.
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma
1, valuta la conformita' ad esso dei programmi provinciali di
sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui
all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 7.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la
Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse
regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di
centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per
sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e
promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed
internazionale.