REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 8                                                                
Partecipazione e trasparenza                                                    
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella                   
gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei               
genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro                
attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi               
rappresentativi.                                                                
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle                
famiglie attraverso modalita' articolate e flessibili di incontro e             
di collaborazione.                                                              
3. I Comuni garantiscono la piu' ampia informazione sull'attivita'              
dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie,            
dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione           
degli indirizzi e alla verifica degli interventi.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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