LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella
gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei
genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro
attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi
rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle
famiglie attraverso modalita' articolate e flessibili di incontro e
di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la piu' ampia informazione sull'attivita'
dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie,
dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione
degli indirizzi e alla verifica degli interventi.