LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 6
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a
finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine
fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione,
etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera, o
apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei
bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e
agevolano l'inserimento di bambini stranieri.
2. L'accesso ai servizi integrativi e' aperto prioritariamente ai
bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere esteso
anche a utenti fino ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato
progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la
fascia d'eta' fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla
presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere
previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi
attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle
condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di
equita' e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto
della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni
economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali,
sanitarie e sociali agevolate.