REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 5 Gestione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti: a) dai Comuni, anche in forma associata; b) da altri soggetti pubblici; c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni; d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica; e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.