REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 5                                                                
Gestione dei servizi                                                            
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:            
a) dai Comuni, anche in forma associata;                                        
b) da altri soggetti pubblici;                                                  
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                      
convenzionati con i Comuni;                                                     
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                  
evidenza pubblica;                                                              
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina