LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 4
Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri
educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei
servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita'
di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione
della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle
famiglie e della comunita' locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le
diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la
collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la
coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di
studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali,
nonche' quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la
continuita' dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi
educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi
culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di
coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.