REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 2                                                                
Nido d'infanzia                                                                 
1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse           
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra            
i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro                 
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima                  
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto              
dell'identita' individuale, culturale e religiosa.                              
2. Il nido ha finalita' di:                                                     
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del              
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita'            
cognitive, affettive, relazionali e sociali;                                    
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure           
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello                     
familiare;                                                                      
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte                   
educative.                                                                      
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori           
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati            
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',             
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in               
rapporto ai diversi moduli organizzativi.                                       
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole                
d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo           
pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono                
essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non               
inferiore a 6 e non superiore a 14.                                             
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi            
di mensa e di riposo dei bambini.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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