LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 2
Nido d'infanzia
1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra
i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto
dell'identita' individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalita' di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita'
cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello
familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in
rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole
d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo
pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono
essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non
inferiore a 6 e non superiore a 14.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi
di mensa e di riposo dei bambini.