LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE,
FINALITA' DEI SERVIZI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalita' e modalita' attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di
diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi
siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di
settore.
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalita' per
la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente
legge, compresi quelli sperimentali, nonche' le procedure per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 19.