REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 18                                                               
Rinuncia all'esecuzione di crediti                                              
di modesta entita'                                                              
1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive            
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la                  
rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di               
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di                      
accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo                   
rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a                   
condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di             
Lire 20.000 (Euro 10,33).                                                       
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Il testo dell'art. 54 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art. 4,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 54 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta            
entita'                                                                         
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta             
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione           
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo           
delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni              
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della                  
medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato              
annualmente dalla stessa legge.                                                 
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla              
Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di           
importo non superiore a Lire 20.000.                                            
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti             
cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno            
per i debitori.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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