LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 17
Autorizzazione di spesa per attivita'
o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di
gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle
leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in
materia di gestione delle spese introdotta dalla Legge regionale di
contabilita' 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La L.R. 31/77 e' citata alla nota all'art. 4.