REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 17                                                               
Autorizzazione di spesa per attivita'                                           
o interventi continuativi o ricorrenti                                          
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi             
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od             
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla             
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun               
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di            
gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle                
leggi statali e regionali espressamente richiamate nella                        
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in            
materia di gestione delle spese introdotta dalla Legge regionale di             
contabilita' 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                   
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 31/77 e' citata alla nota all'art. 4.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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