LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 16
Fondi globali ed elenchi dei progetti
di legge che si prevede di finanziare
1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di
legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli
di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610,
86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di
cui al comma 3 dell'art. 26, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio
di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo
quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della predetta legge.
2. Gli elenchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio
forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali
che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso
dell'esercizio.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 31/77, citata alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 26 - Specificazione delle spese
omissis
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al
rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda
di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di
previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
omissis".