LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 13
Misure di flessibilizzazione -
Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti
ai raggruppamenti di cui all'elenco "V"
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
finanziate con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa
iscritti all'interno dei raggruppamenti di cui all'elenco "V"
allegato alla presente legge, distintamente per le spese correnti e
le spese in conto capitale, in deroga al disposto del comma 1
dell'art. 39, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del
bilancio.
2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al
presente articolo.
3. Le variazioni di cui al comma 1 non possono essere deliberate dopo
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a
norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 1, dell'art. 39 della L.R. 31/77, citata alla
nota all'art. 4, e' riportato alla nota 3) all'art. 12.
Comma 3
2) Il testo del comma 5, dell'art. 38 della L.R. 31/77, citata alla
nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 10.