REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 13                                                               
Misure di flessibilizzazione -                                                  
Variazioni ai capitoli di spesa appartenenti                                    
ai raggruppamenti di cui all'elenco "V"                                         
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse           
finanziate con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale e'               
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove                  
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa                
iscritti all'interno dei raggruppamenti di cui all'elenco "V"                   
allegato alla presente legge, distintamente per le spese correnti e             
le spese in conto capitale, in deroga al disposto del comma 1                   
dell'art. 39, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                      
modificazioni, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del            
bilancio.                                                                       
2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per            
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al           
presente articolo.                                                              
3. Le variazioni di cui al comma 1 non possono essere deliberate dopo           
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a               
norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e               
successive modificazioni.                                                       
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1, dell'art. 39 della L.R. 31/77, citata alla             
nota all'art. 4, e' riportato alla nota 3) all'art. 12.                         
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 5, dell'art. 38 della L.R. 31/77, citata alla             
nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 10.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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