REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 12                                                               
Misure di flessibilizzazione -                                                  
Programmi speciali d'area                                                       
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la                   
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19                 
agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare             
per l'esercizio finanziario 2000, ove necessario, con proprio atto,             
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel              
caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del           
fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai                     
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese             
d'investimento di sviluppo", alla Voce n. 3 dell'elenco n. 5,                   
allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli            
equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.                             
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di           
nuovi capitoli di spesa esclusivamente in attuazione di leggi                   
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico           
accantonamento di cui al comma 1, fermo restando il rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
3 Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione dell'utilizzo                
delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione             
per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R.             
19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e' autorizzata ad                    
apportare per l'esercizio finanziario 2000, ove necessario, con                 
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti            
di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa e all'interno delle            
quote di finanziamento di cui all'elenco "P" allegato alla presente             
legge, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39, della L.R. 6             
luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e alle disposizioni               
della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri                 
economico-finanziari del bilancio.                                              
4. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per            
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al           
presente articolo.                                                              
5. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere                    
deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si            
riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio                
1977, n. 31 e successive modifiche.                                             
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia di                   
programmi speciali d'area.                                                      
Comma 3                                                                         
2) La L.R. 30/96 e' citata alla nota 1) al presente articolo.                   
3) Il testo del comma 1, dell'art. 39 della L.R. 31/77, citata alla             
nota all'art. 4, e' il seguente:                                                
"Art. 39 - Divieto di storni                                                    
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e38 terzo              
comma, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del            
bilancio mediante atto amministrativo sia per quanto riguarda gli               
stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti            
di cassa.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
4) Il testo del comma 5, dell'art. 38 della L.R. 31/77, citata alla             
nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 10.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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