LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 9
Variazioni al bilancio
con provvedimento amministrativo
1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a
disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
2000 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a
bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei
contributi della Comunita' Europea e la relativa destinazione quando
questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti
comunitari.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 31/77, citata alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale
ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da
comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio
occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni
dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l'iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legge.
omissis".