LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 49
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e
relative pertinenze a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo
1984, n. 14, e' disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore
autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)
(Cap. 73060).
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
La L.R. 23 marzo 1984, n. 14, concerne Modificazione della L.R. 22
maggio 1980, n. 39, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione di
opere urgenti di edilizia scolastica.