LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 43
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2000, una
ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro
7.230.396,59)
(Cap. 58435).
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia.