LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 42
Promozione e sviluppo delle cooperative sociali
1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative
sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive
modifiche, sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti
autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4
febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"
Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55)
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci
lavoratori o lavoratori con invalidita' superiore ai 2/3 (art. 16,
comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18
marzo 1997, n. 6)" Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98)
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature
per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire
l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a) L.R.
4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6"
Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381.