LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 41
Fondo sanitario nazionale ad impiego
diretto della Regione
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente
dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502
e' determinata, per l'esercizio 2000 in Lire 18.500.000.000 e viene
utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:
a) Progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con
particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento di cure
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di
promozioni della salute nonche' alla realizzazione di progetti
speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la
salute donna, le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale,
l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti
integrate Lire 13.286.720.000 (Euro 6.862.018,21)
b) Strutture logistiche (Agenzia Sanitaria regionale) e attivita' di
supporto al sistema Lire 5.213.280.000 (Euro 2.692.434,42) (Cap.
51720).
NOTA ALL'ART. 41
Comma 1
Il testo dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda Unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'Unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla conferenza. La conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano
attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli Enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma 2
quater, ove costituito.
2-sexies. La Regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in Unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princi'pi e citeri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1 bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1 bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19 bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le Unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da
parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,
iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e
accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici
per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di
fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998,
n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le regioni istituiscono l'elenco delle
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui
all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinques, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".