LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 39
Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli esercizi
finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli
importi a fianco di ciascuno annotati:
a) Cap. 22210 "Contributi per l'acquisizione delle aree e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai
fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei
programmi d'area (L.R. 19 agosto 1996, n. 30)" Esercizio 2000: Lire
5.000.000.000 (Euro 2.582.284,49)
b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali
territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la
realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attivita'
turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e
art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come
modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno
1997, n. 19)" Esercizio 2000: Lire 29.800.000.000 (Euro
15.390.415,59)
c) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro
1.549.370,70).
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
La L.R. 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia di programmi
speciali d'area.