REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 38                                                               
Interventi per la sicurezza dei trasporti                                       
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono           
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
a) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di                 
sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio                
1992, n. 30)" Esercizio 2000: Lire   300.000.000 (Euro   154.937,07)            
b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla              
piattaforma stradale idonei a regolare la velocita', migliorare la              
funzionalita' della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in               
funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e             
c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)" Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000             
(Euro 1.032.913,80).                                                            
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 20 luglio 1992, n. 30 concerne Programma di intervento per la           
sicurezza dei trasporti.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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