LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 38
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di
sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio
1992, n. 30)" Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)
b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla
piattaforma stradale idonei a regolare la velocita', migliorare la
funzionalita' della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in
funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e
c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)" Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000
(Euro 1.032.913,80).
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
La L.R. 20 luglio 1992, n. 30 concerne Programma di intervento per la
sicurezza dei trasporti.