LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 37
Contributi per opere stradali
1. Per la concessione di contributi in c/capitale finalizzati alla
sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali,
a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' disposta,
per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire
1.500.000.000 (Euro 774.685,35).
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 17 della L.R. 22
novembre 1999, n. 32 e' ridotta di Lire 5.000.000.000 (Euro
2.582.284,49) per l'esercizio 1999
(Cap. 45172).
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
dell'art. 29, e' il seguente:
"Art. 167 - Contributi per opere stradali
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state
conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. 22 novembre 1999, n. 32,
concernente Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art.
13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Prino provvedimento
generale di variazione, era il seguente:
"Art. 17 - Contributi per opere stradali
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere
stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1999: + Lire 6.500.000.000 (Euro 3.356.969,84)
Esercizio 2000: + Lire 5.500.000.000 (Euro 2.840.512,94)
Esercizio 2001: + Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)
(Cap. 45172)."