REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 36                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,            
n. 30, e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa per            
gli interventi di cui al seguente capitolo:                                     
Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in                     
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,              
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),              
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"                                                    
Esercizio 2000: Lire 7.500.000.000 (Euro 3.873.426,74).                         
NOTA ALL'ART. 36                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina generale del                  
trasporto pubblico regionale e locale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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