LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 36
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30, e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa per
gli interventi di cui al seguente capitolo:
Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2000: Lire 7.500.000.000 (Euro 3.873.426,74).
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
La L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale.