LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 35
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come
modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti
nuove od ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro
516.456,90)
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett.
a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2000: Lire 500.000.000
(Euro 258.228,45)
c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per
la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,
n. 11)" Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)
d) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per
il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.
4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2000: Lire
300.000.000 (Euro 154.937,07).
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
La L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificata dalla L.R. 9 marzo
1983, n. 11, concerne Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna. Piano regionale di coordinamento.
Attribuzione e delega di funzioni amministrative.