REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 34                                                               
Interventi per i servizi di piena nei corsi d'acqua                             
dei bacini idrografici regionali                                                
1. Per le finalita' di cui alla Legge 25 luglio 1904, n. 523 e'                 
disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:                         
Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti            
in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25 luglio 1904,            
n. 523)"                                                                        
Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).                           
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 concerne Testo unico delle              
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse               
categorie.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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