REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 33                                                               
Parchi e riserve regionali                                                      
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle             
riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e'                  
disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire               
200.000.000 (Euro 103.291,38)                                                   
(Cap. 38095).                                                                   
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi regionali           
e delle riserve naturali.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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