LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 33
Parchi e riserve regionali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle
riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e'
disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire
200.000.000 (Euro 103.291,38)
(Cap. 38095).
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi regionali
e delle riserve naturali.