REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 27                                                               
Piani di risanamento atmosferico                                                
1. Per la realizzazione dei piani di risanamento atmosferico, ai                
sensi dell'art. 3 e della lett. a) dell'art. 4 del DPR 24 maggio                
1988, n. 203, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di             
spesa:                                                                          
Esercizio 2000: Lire 1.150.000.000 (Euro 593.925,43)                            
(Cap. 37120).                                                                   
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 e della lett. a) del comma 1, dell'art. 4 del              
DPR 24 maggio 1988, n. 203, concernente Attuazione delle direttive              
CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in                 
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti                 
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai           
sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta           
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita'            
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed             
aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,             
validi su tutto il territorio nazionale. (*)                                    
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri           
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,               
sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono               
fissati ed aggiornati:                                                          
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i                
valori minini e massimi di emissione;                                           
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti            
e dei combustibili;                                                             
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie                      
disponibili:                                                                    
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti             
esistenti alla normativa del presente decreto.                                  
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1            
e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto            
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983,                
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145             
del 28 maggio 1983.                                                             
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della                 
sanita', provvede:                                                              
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore              
del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani                    
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria,              
tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; (*)                     
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria             
sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro                      
compatibilita'; (*)                                                             
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere             
interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior                       
inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche           
ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori               
limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi;                                  
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la                 
qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento                  
regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita'             
dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti               
dalle regioni; (*)                                                              
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di            
emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati                  
forniti dalle regioni.                                                          
(*) L'art. 13, DLgs 4 agosto 1999, n. 351, ha abrogato l'art. 3,                
commi 1 e 4, lettere a), b) e d), limitatamente alla predisposizione            
dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' d'aria.               
          Art. 4                                                                
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente               
dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano            
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre           
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:               
a) la formazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione           
e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite            
di qualita' dell'aria;                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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