LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 25
Investimenti per la sicurezza delle citta'
1. Per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della
sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle
citta', ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana ai sensi
della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione
degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana
(art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n.
19)" Esercizio 2000: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98)
Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98).
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana.