REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 25                                                               
Investimenti per la sicurezza delle citta'                                      
1. Per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della            
sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle                 
citta', ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana ai sensi            
della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 e' disposta la seguente                         
autorizzazione di spesa:                                                        
a) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione                
degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana            
(art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n.           
19)" Esercizio 2000: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98)                   
Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98).                       
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di                       
riqualificazione urbana.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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