REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 24                                                               
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale                                    
degli insediamenti storici                                                      
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,           
a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il                
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti                 
storici" per gli interventi sottoelencati, sono cosi' integrate:                
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico           
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e                  
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24           
dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro                
2.065.827,60)                                                                   
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni             
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,           
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,           
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2000: Lire           
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60).                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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