LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 24
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici" per gli interventi sottoelencati, sono cosi' integrate:
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24
dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro
2.065.827,60)
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2000: Lire
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60).