LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 22
Partecipazione regionale in societa' consortili
per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso
1. Per la partecipazione azionaria a societa' consortili per la
costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a
norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, e' disposta, per
l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000
(Euro 1.032.913,80)
(Cap. 27500).
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
La L.R. 10 dicembre 1987, n. 40 concerne Norme in materia di
partecipazione regionale in societa' consortili per la costruzione e
la gestione di mercati agro-alimentari.