REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 20                                                               
Interventi a favore degli impianti di risalita                                  
e delle stazioni sciistiche                                                     
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle               
stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono             
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree              
interessate da impianti di risalita e piste di discesa: Esercizio               
2000: Lire   500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 25780)                         
b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli              
impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:            
Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 25785).              
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 24 agosto 1987, n. 26 concerne Interventi a favore degli                
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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