LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 19
Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo
1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica", sono disposte le
seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi
definiti nei capitoli sotto riportati:
a) Cap. 25554 "Spese per le attivita' di supporto tecnico svolte
dall'APT Servizi (art. 2, comma 3, art. 7, comma 2, lett. c), art.
12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2000: Lire 900.000.000
(Euro 464.811,21)
b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl
di progetti di promozione turistica e di commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle ôUnioni' di cui
all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere
a) e b) ed art. 8, comma 3 e articoli 13 e 19 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7)" Esercizio 2000: Lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32).