REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 18                                                               
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica                             
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta                  
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive                
modifiche, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi              
regionali sono modificate ed integrate nel modo seguente:                       
a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a                
imprese singole o associate per la realizzazione e la                           
ristrutturazione di opere inerenti attivita' turistica (art. 5, comma           
1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3,            
lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi                
regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)" Esercizio             
2000: - Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)                                  
b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali                       
territoriali e relativi consorzi od altri enti pubblici per la                  
realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attivita'             
turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e               
art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come                  
modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno              
1997, n. 19)" Esercizio 2000: - Lire 6.000.000.000 (Euro                        
3.098.741,39)                                                                   
c) Cap. 25525 "Contributi in conto capitale per la realizzazione e la           
ristrutturazione di opere inerenti l'attivita' turistica (art. 5,               
comma 1, lettere a) e d), art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) e            
art. 7, commi 1, 2 e lett. c) del comma 3, L.R. 11 gennaio 1993, n.             
3)" (CNI) Esercizio 2000: + Lire 29.060.146.156 (Euro 15.008.312,97)            
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte dalla lett             
c) del comma 1 sono ridotte le autorizzazioni di spesa stabilite da             
precedenti leggi regionali a valere sui sottoelencati capitoli, per             
l'importo a fianco di ciascuno indicato:                                        
a) Cap. 25520 "Contributi in conto interessi in forma attualizzata a            
imprese singole o associate per la realizzazione e la                           
ristrutturazione di opere inerenti l'attivita' turistica (art. 5,               
comma 1, lett. a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3,               
lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi                
regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)" Riduzione             
pari a Lire  5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)                                  
b) Cap. 25524 "Contributi in conto capitale a imprese singole o                 
associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere                   
inerenti l'attivita' turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6,              
lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio                
1993, n. 3, come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n.           
4 e 27 giugno 1997, n. 19)" Riduzione pari a Lire  1.100.000.000                
(Euro   568.102,59)                                                             
c) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali                       
territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la                
realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attivita'               
turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7,                
commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata               
dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"           
Riduzione pari a Lire 10.960.146.156 (Euro 5.660.443,10).                       
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne: Disciplina dell'offerta                 
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Abrograzione della L.R. 6 luglio                
1984, n. 38.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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