LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 12
Fondo di garanzia dei Consorzi regionali -
Forme associative artigiane di primo grado
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di
garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di
fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di
quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, e' autorizzata, per
l'esercizio 2000, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
(Cap. 21945).
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
La L.R. 2 aprile 1977, n. 13, concerne Contributi alla formazione del
fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la
concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo
grado.