REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 12                                                               
Fondo di garanzia dei Consorzi regionali -                                      
Forme associative artigiane di primo grado                                      
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di                
garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di              
fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di           
quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, e' autorizzata, per            
l'esercizio 2000, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)            
(Cap. 21945).                                                                   
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 aprile 1977, n. 13, concerne Contributi alla formazione del           
fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la                    
concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo              
grado.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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