LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 10
Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale
del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio
1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli
interventi sotto riportati:
a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti
presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R.
13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2000: Lire 9.000.000.000 (Euro
4.648.112,09)
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
L.R. 13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2000: Lire 2.250.000.000 (Euro
1.162.028,02).
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
La L.R. 13 maggio 1993, n. 205 concerne Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA.