LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO III
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate
Art. 14
Programmazione delle attivita'
e realizzazione degli interventi
1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25
del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al
presente capo, e' orientata ai principi e si avvale degli strumenti
di cui agli artt. 9 e 10.
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998
individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le
categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le
priorita' d'azione per le Province.
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R.
n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di
socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto
dei principi di cui al Capo I della presente legge.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) La L.R. 25/98 e' citata alla nota 4) all'art. 1.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato alla nota 4)
all'art. 1.
Comma 3
3) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.