LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 11
Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45
1. Nel comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 le
parole "nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui
alla Legge 1 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti "nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8
della Legge n.68 del 1999".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota
4) all'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli
omissis
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima
di Lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di
handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della
Legge n. 68 del 1999.
omissis".