LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 8
Organizzazione dei Servizi
1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della Legge n. 68 del 1999
sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei
criteri delle modalita' di gestione dei Servizi previsti dalla L.R.
n. 25 del 1998.
2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli
interventi attuati ai sensi della presente legge.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 68/99, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 5.
2) La L.R. 25/98 e' citata alla nota 4) all'art. 1.